Il 15 settembre 2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha fornito indicazioni utili per i consumatori riguardo le operazioni di voltura, subentro e switching nel mercato dell’energia. Con l’entrata in vigore del passaggio obbligatorio al mercato libero per i clienti non vulnerabili, è fondamentale comprendere le differenze tra queste operazioni, che sebbene comuni, possono risultare confuse e presentare significative implicazioni economiche e tecniche.
Voltura, subentro e switching: cosa sono?
La voltura rappresenta il cambiamento di intestazione di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas senza interruzione del servizio. Questa operazione è necessaria quando il contatore è attivo e si verifica, ad esempio, in caso di decesso dell’intestatario o cambio di inquilino. Per richiedere la voltura, è indispensabile dimostrare di avere un titolo che attesti la proprietà o il possesso dell’unità immobiliare. La richiesta deve essere presentata al venditore attuale secondo le modalità stabilite dallo stesso fornitore.
In caso di energia elettrica, è possibile effettuare una richiesta di switching contestualmente alla voltura. Ciò significa che il cliente può passare a un nuovo fornitore mentre richiede il cambio di intestazione. Tuttavia, per il gas, questa opzione sarà disponibile a partire dal primo luglio 2026. Se il cliente non è in grado di identificare il venditore attuale, può contattare il servizio Smart Info dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800 166 654 o visitare il sito web www.sportelloperilconsumatore.it, dove riceverà assistenza gratuita.
Tempistiche e costi delle operazioni
Per quanto riguarda le tempistiche, nel caso della voltura per l’energia elettrica, il cliente riceverà una risposta alla richiesta entro tre giorni lavorativi. Se accettata, il venditore ha cinque giorni per completare l’operazione. Per il gas, i tempi sono di due giorni per la risposta e quattro giorni per l’esecuzione. In caso di rifiuto, il cliente ha la libertà di contattare un altro fornitore nel mercato libero.
Nel mercato libero, i costi delle forniture sono stabiliti dai singoli contratti. Per il gas, il distributore applica un contributo al venditore per coprire i propri costi, mentre i clienti serviti in Maggior Tutela devono pagare un contributo di 23 euro per oneri amministrativi. È importante considerare anche eventuali costi aggiuntivi legati alla sottoscrizione di un nuovo contratto, come imposta di bollo o deposito cauzionale.
Il subentro e il processo di switching
Il subentro si riferisce alla riattivazione di una fornitura di energia o gas dopo che è stata disattivata. Questa operazione è necessaria quando il contatore è presente ma non eroga energia o gas. Anche in questo caso, il cliente deve dimostrare di avere un titolo valido per la richiesta. La tempistica per il subentro prevede che il venditore inoltri la richiesta al distributore entro due giorni, con un tempo di attivazione di cinque giorni per l’energia elettrica e dieci giorni per il gas. Se i termini non vengono rispettati, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico.
Infine, lo switching consente il cambio di fornitore senza interruzione del servizio. Il cliente deve scegliere una nuova offerta e stipulare un nuovo contratto, mentre il nuovo venditore si occupa della procedura di cambio. Il passaggio effettivo avviene normalmente entro uno o due mesi, con i cambi che si effettuano il primo giorno di ogni mese. È previsto un diritto di ripensamento di 14 giorni per contratti conclusi a distanza e di 30 giorni per contratti stipulati durante visite a domicilio non richieste.
Arera continua a fornire supporto e informazioni per garantire che i consumatori possano navigare con successo nel mercato dell’energia, comprendendo appieno i diritti e le responsabilità legate a queste operazioni.