Una sentenza della Cassazione conferma che il datore può essere condannato anche senza mobbing: basta non aver prevenuto un clima lavorativo dannoso.
Non serve dimostrare il mobbing perché un’azienda sia ritenuta legalmente responsabile. È quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 10730 del 2025, in un caso dove una lavoratrice aveva lamentato sovraccarico di mansioni, ansia cronica e stress lavorativo, senza riuscire però a dimostrare atti sistematici e persecutori da parte del datore.
Eppure, secondo la Suprema Corte, l’impresa è comunque responsabile: non per mobbing, ma per aver omesso le misure necessarie a prevenire un ambiente nocivo, violando così l’art. 2087 del Codice Civile. Questo significa che, anche se non si riesce a dimostrare un’intenzione persecutoria, il datore può essere condannato a risarcire i danni se non ha protetto il benessere psicologico del dipendente. Un cambio di prospettiva importante, che riguarda ogni ambiente di lavoro e obbliga le aziende a rivedere i propri standard organizzativi.
Il caso concreto e la responsabilità senza mobbing
La vicenda nasce dalla denuncia di una dipendente che si è rivolta al tribunale per ottenere un risarcimento legato a danni fisici e psicologici subiti in ufficio. La lavoratrice lamentava un carico eccessivo di lavoro, nuove mansioni affidate senza preparazione e la totale indifferenza del datore verso le sue condizioni personali. In seguito, le fu diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva con un’invalidità certificata al 40%.
Il primo giudice e la Corte d’appello hanno escluso il mobbing, ritenendo che non ci fossero abbastanza elementi per parlare di atti persecutori ripetuti e mirati. La decisione sembrava chiudere il caso, ma la lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, segnalando una cattiva applicazione dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di tutelare la salute e la sicurezza anche in assenza di comportamenti illegali evidenti.

La Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo che i giudici avevano valutato solo il mobbing, ignorando la responsabilità più ampia derivante dal mancato intervento su un ambiente dannoso, anche se privo di atti esplicitamente persecutori.
Obbligo di prevenzione: cosa deve fare l’azienda
Il punto centrale è proprio l’articolo 2087 del Codice Civile, che obbliga ogni datore a prevenire danni alla salute fisica e mentale del lavoratore. Non si tratta solo di evitare il mobbing, ma di agire su ogni situazione che possa generare disagio, ansia, isolamento o frustrazione. E questo anche se non esiste una norma tecnica violata. Secondo la Cassazione, è sufficiente che il datore non abbia adottato le misure che la scienza e la tecnica attuali considerano adeguate per prevenire il malessere psicologico. Non basta giustificarsi con la carenza di personale o l’urgenza di un incarico: se il lavoratore sviluppa un disturbo documentato, e il nesso col lavoro è dimostrabile, l’azienda è tenuta a risarcire il danno.
Nella sentenza vengono citati anche altri precedenti (come la n. 3692 del 2024) in cui si ribadisce che non serve un intento persecutorio: è sufficiente che il contesto lavorativo sia dannoso per la salute mentale, anche per disorganizzazione o negligenza involontaria. In pratica, è responsabilità dell’azienda non permettere che il malessere si cronicizzi, intervenendo in tempo quando emergono segnali di disagio o squilibrio nella gestione del personale.
